L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Ma entriamo nel merito…

Per prima cosa identifichiamo i destinatari; ad usufruire dell’agevolazione fiscale sono tutti i contribuenti soggetti Irpef che sostengono le spese di ristrutturazione, questo significa che la detrazione spetta a soggetti privati / persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di ristrutturazione purché sostengano le spese per lavori di:

  • manutenzione straordinaria,
  • restauro e risanamento conservativo degli immobili,
  • ristrutturazione edilizia;

a queste spese possono essere aggiunte ai fini del calcolo della detrazione le spese per la progettazione e le prestazioni professionali.

Qual è la misura del credito d’imposta?

Per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021 spetterà una detrazione IRPEF pari al 50% calcolabile su un limite massimo di spesa di 96.000 euro (compresa IVA) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), SOLO i soggetti che sostengono le spese negli anni 2020 e 2021, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono optare in alternativa all’ utilizzo diretto della detrazione o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura), contributo che quindi verrà anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o successiva cessione del credito ad altri soggetti; o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Ricordiamo inoltre che l’agevolazione è prevista, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati ad uso abitativo che abbiano subito interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, purché l’acquisto avvenga entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

In questo caso l’agevolazione viene calcolata sulla base di un costo forfettario ovvero il 25% del prezzo di vendita compresa iva ed anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Ma non è finita! Per chi realizza interventi di ristrutturazione edilizia è inoltre possibile usufruire del BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, comma 58) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020. Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019.e che i pagamenti siano effettuati con bonifico o carta di debito o credito.

Tale agevolazione consente di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione; indipendentemente dall’ importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) e andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Ricordiamo inoltre che si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.