La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto diverse misure di sostegno a favore dell’occupazione, una di queste è senza dubbio il Bonus Lavoro Giovani, stanziato per incentivare l’occupazione giovanile.

Con il Bonus Lavoro giovani le aziende possono ottenere agevolazioni per assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. Dunque si tratta di una agevolazione rivolta alle aziende che assumono, mediante una diminuzione del costo del lavoro. Cosa significa? Che i datori di lavoro possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenziali che, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti.

A QUANTO AMMONTA L’ ESONERO CONTRIBUTIVO ?

Con la Legge di Bilancio 2021 la  decontribuzione diventa totale, ovvero nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, che quindi non pagano i contributi. Ma per quanto tempo? L’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con una durata massima di tre anni (36 mesi) e fino ad un importo limite di 6.000 Euro l’anno, ripartito su base mensile. Inoltre Il periodo di esonero contributivo è esteso a 4 anni per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

CASI DI ESCLUSIONE

Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non deve effettuare nei 9 mesi successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

IL BONUS E’ CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI ?

Il bonus lavoro per under 36 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Oppure con il bonus per l’assunzione di beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012. La cumulabilità è prevista anche con il l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) dell’ANPAL.

Stando a quanto delineato il Bonus Giovani si configurerebbe come una reale opportunità non solo per le aziende che intendono ampliare il proprio organico ma anche per i giovani in cerca di occupazione.